CAMPOMARINO. Riceviamo e pubblichiamo la nota della segreteria territoriale della Uilm in merito alle misure in vigore a seguito della dichiarazione di zona rossa di Campomarino.
“A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Molise che istituisce la zona rossa nel comune di Campomarino , e in linea con quanto già introdotto dal DL Cura Italia, ripreso poi anche dal Decreto Ristori Bis , l’Art. 22-bis del Decreto Legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 , è previsto un Congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale. Lo stesso Congedo è stato previsto per i genitori di figli in situazione di disabilità grave – riconosciuta ai sensi dell’Art. 3 comma 3 della Legge 104/92 – in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
DESTINATARI
• genitori
lavoratori dipendenti (sono esclusi sia i genitori lavoratori
autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione
separata);
• lavoratori dipendenti affidatari o collocatari
di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la
sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il figlio, per il quale si fruisce
del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di
gravità, accertata secondo quanto previsto dall’Art. 4, comma 1,
della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o
ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia
stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito
di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole
strutture scolastiche.
La Circolare, tra l’altro, precisa che
per la fruizione del congedo di cui trattasi non è necessaria
la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo in
parola.
Il beneficio si configura come
una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto
indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio
(colore) in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il
centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione
dell’attività in presenza.
Indipendentemente dalla durata della
sospensione dell’attività didattica o assistenziale, l’astensione
dal lavoro, con richiesta di congedo, può essere totale o parziale.
Durata e indennizzo
Il congedo può essere richiesto
per tutto il periodo o per una parte dello stesso, da entrambi i
genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi
giorni per lo stesso figlio.
Per
i giorni di congedo fruiti è riconosciuta
al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata
secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 26
marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. comma
2 Art. 22-bis DL 137/2020).
INCOMPATIBILITÀ Non è possibile fruire del congedo:
• negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
• negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
• negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo o di analogo congedo per un altro figlio di entrambi i genitori;
• quando l’altro genitore sta già fruendo, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo spettante per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, di cui all’articolo 21-bis decreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni;
• nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
• tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi”.