LARINO. Sentenza, per certi versi storica, quella emessa nella giornata di oggi, in nome del popolo italiano, dal giudice di Pace di Larino, il dott. Giancarlo Casale relativa ad un verbale di contestazione di superamento del limite di velocità contestato al larinese Lino Del Peschio da parte del Comune di San Martino in Pensili che lo ha elevato ricorrendo al sistema di rilevazione della velocità, il cosiddetto autovelox installato alle Piane.
Ebbene, il signor Del Peschio, senza l’aiuto di un avvocato così come prevede la legge per cause inferiori ad un ammontare di mille e cento euro, grazie invece ad un amico e collega di lavoro Giuliano Di Salvo e al gruppo denominato ‘Motociclisti Frentani’ di Larino di cui Del Peschio fa parte, dopo aver ricevuto una contestazione di eccesso di velocità da parte del Comune di San Martino in Pensilis (era in moto quel giorno in cui fu rilevato l’eccesso di velocità), si è opposto alla contestazione ed ha trovato nel giudice frentano il totale accoglimento della sua domanda ossia sulla Statale 87, in quel tratto dove sono installati ben due rilevatori di velocità, gli stessi non potevano essere collocati in quanto, come si evince dalla sentenza che pubblichiamo per intero è possibile installare rilevatori di velocità soltanto su strade “a scorrimento veloce che devono avere alcune caratteristiche precise: intanto carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e poi la banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano”.
Caratteristiche, dunque, che la Statale 87, le Piane di Larino non hanno. Una sentenza, si diceva per certi versi storica, in quanto apre di fatto le porte ad altri eventuali ricorsi contro i due rilevatori fissi di velocità installati, in territorio di San Martino, condannato, in questo occasione, anche “al rimborso delle spese del contributo unificato anticipate, per un importo, questa volta di soli Euro 44,30 mentre sono state compensate tra le parti le ulteriori spese e competenze legali, stante la difesa personale di parte ricorrente, Sig. Del Peschio Pasquale”.
“Il Giudice di Pace di Larino (CB), nella persona del Giudice, Dott. Giancarlo Casale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. 646/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, riservata per la decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, con relativa discussione, all’udienza del giorno 28/05/2024
TRA
Sig. DEL PESCHIO Pasquale, omissis, residente in Larino difesosi personalmente nel presente giudizio. Parte Ricorrente
E
Comune di San Martino in Pensilis (CB), in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore, C.F. 00067510701, Indirizzo P.E.C.: documenti.sanmartinoinpensilis@pec.it, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Piacentino Salati, quale Responsabile P.O. Polizia Locale, iuxta deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 18/09/2023. Parte Resistente.
OGGETTO: Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada; Verbale di Contestazione n. 2241/2023 del giorno 14/06/2023 (Strada Statale 87 Km. 210+100 direzione Larino), elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di San Martino in Pensilis (CB), per asserita violazione dell’Art. 142, comma 8, in combinato disposto dall’Art. 142, comma 1, Codice della Strada, asseritamente consumata in data 25/04/2023.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del giorno 28/05/2024. La presente sentenza viene redatta ai sensi del disposto di cui all’Art. 132, comma 2 lett. 4, c.p.c., come sostituito dall’Art. 47, comma 17, Legge 18 giugno 2009 n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al merito della controversia, la domanda proposta personalmente da parte ricorrente, Sig. Del Peschio Pasquale, merita integrale accoglimento.
Preventivamente ricordando come il presente giudizio viene deciso sulla base della ragione c.d. più liquida, questo Giudice fa rilevare come il Supremo Collegio (Cass. Civ., Sez. II, sentenza del giorno 17/02/2023 n. 5078) abbia avuto, recentemente, occasione di affermare come: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile istallare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n. 121 del 2020, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, e non altre dovendosi ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità (Cass. 20.6.2019, n. 16622, Cass. 14.2.2019, n. 4451)”.
Gli Ermellini (Cass. Civ., sentenza del giorno 15/09/2021 n. 24936), già in precedenza, hanno avuto modo di ribadire come: “La strada a scorrimento veloce deve avere alcune caratteristiche precise: intanto carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e poi la banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano”.
Appare fuor di ogni dubbio (o, per lo meno, indubbio, nel caso di specie, il difetto di prova contraria) come il tratto stradale teatro dell’asserita violazione non costituisca, sulla scorta delle precedenti argomentazioni, strada a scorrimento veloce, con conseguente illegittimità del posizionamento del meccanismo rilevatore; circostanza, questa, idonea ad incidere sulla pretesa sanzionatoria rivendicata dal resistente ente pubblico territoriale, Comune di San Martino in Pensili (CB). travolgendola irrimediabilmente.
A fronte dei superiori rilievi, la domanda proposta da parte ricorrente, Sig. Del Peschio Pasquale, merita integrale accoglimento, con assorbimento di altri motivi in fatto e diritto posti a fondamento della dispiegata opposizione.
Le spese legali vanno compensate, stante la difesa personale del ricorrente, Sig. Del Peschio Pasquale, con esclusione dell’importo corrisposto a titolo di contributo unificato, dovuto in restituzione al ricorrente, a carico del resistente ente pubblico territoriale, Comune di San Martino in Pensilis (CB).
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Larino (CB), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso, ritualmente e tempestivamente depositato, da parte ricorrente, Sig. Del Peschio Pasquale, nei confronti del resistente ente pubblico territoriale, Comune di San Martino in Pensilis (CB), cosi provvede:
Dichiara nulla, illegittima e inefficace la seguente violazione e/o verbale, anche in relazione alle sanzioni consequenziali e/o accessorie comminate:
a) Verbale di Accertamento n. 2241/2023 del giorno 14/06/2023, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di San Martino in Pensilis (CB), per violazione dell’Art. 142, comma 8, in combinato disposto dall’Art. 142, comma 1, D.lgs. n. 285 del 30/04/1992, asseritamente consumata in data 25/04/2023;
Condanna il Comune di San Martino in Pensilis (CB), in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di contributo unificato anticipate, per un importo pari ad Euro 44,30; compensate tra le parti ulteriori spese e competenze legali, stante la difesa personale di parte ricorrente, Sig. Del Peschio Pasquale.
Cosi deciso in Larino (CB), 28 maggio 2024″