CAMPOBASSO. I giudici del Tribunale amministrativo regionale rigettano la richiesta di sospensiva del provvedimento di Molise Acque con il quale si è disposto l’aumento retroattivo delle tariffe idriche per il triennio 2016-2019 presentata dai Comuni e fissano l’udienza nel merito al prossimo 8 febbraio 2023.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale del dispositivo del Tar:
La sezione prima del ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2022, proposto dai Comuni di Trivento, Roccavivara, Civitacampomarano, Salcito, Pietracupa, Forlì del Sannio, Casalciprano, Fossalto, Palata, di Limosano, Macchiagodena, Ururi, Vinchiaturo, Colletorto, Cercepiccola, Montorio Nei Frentani, San Giuliano del Sannio,
Campochiaro, Santa Croce di Magliano, Montelongo, Casacalenda, Ripabottoni, San Giuliano di Puglia, Mafalda, Bonefro, Molise, Montenero di Bisaccia, Rotello, Castelmauro, Castellino del Biferno, Acquaviva Collecroce, Riccia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Speciale Regionale Molise Acque, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivano Saltarelli, Alessandro Botto e Luca Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (EGAM), N. 00096/2022 REG.RIC.
non costituito in giudizio;
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D’Ungheria, n.74;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque n. 94 del 30 dicembre 2021;
– del documento istruttorio del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque del 28 dicembre 2021;
– della nota del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque del 12 ottobre 2021, recante istanza di aggiornamento tariffario, dal contenuto non conosciuto;
– della nota dell’EGAM del 1° dicembre 2021, dal contenuto non conosciuto;
– del parere favorevole dell’EGAM;
– dei decreti del Commissario EGAM nn.1 e 2/2018;
– della DGR n.677 dell’11 dicembre 2015;
– della nota del 19 aprile 2016 dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque;
– della nota del 22 aprile 2016 dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque;
– del decreto n. 3/2016 del Commissario Straordinario dell’EGAM;
– della nota del 15 luglio 2016 dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque;
– della nota del 27 luglio 2016 dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque;
– della deliberazione commissariale n. 31/2016 dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e dell’Azienda N. 00096/2022 REG.RIC.
Speciale Regionale Molise Acque;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe viene censurato il provvedimento con il quale l’Azienda Speciale Regionale Molise Acque ha proceduto ad aggiornare le tariffe del sistema idrico per il territorio della Regione Molise relativamente al periodo regolatorio 2016-2019;
Considerato che il grado di complessità delle questioni sollevate nel ricorso introduttivo, da leggersi anche alla luce delle controdeduzioni delle parti resistenti – non scevre, almeno prima facie, di aspetti di serietà, e questo con particolare riferimento alle eccezioni preliminari, concernenti la tempestività e la procedibilità del ricorso, dedotte dalla difesa di Molise Acque- non è compatibile con la sommarietà della cognizione propria della presente fase cautelare;
Ritenuto, quindi, che le argomentazioni proposte dalle parti esigano l’approfondimento che è proprio dell’esame in sede di merito della controversia, che il Collegio ritiene da subito opportuno fissare ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;
Rilevato, d’altra parte, che la domanda di tutela cautelare sospensiva proposta dalla parte ricorrente non risulta sorretta dal necessario presupposto del periculum in mora, atteso che:
– il pregiudizio paventato dalla ricorrente in relazione alla tariffazione applicata a gestioni pregresse del servizio (2016-2019) si presenta carente di attualità, dal momento che la delibera impugnata ha previsto che i “conguagli correlati al N. 00096/2022 REG.RIC. presente schema tariffario (2016-2019) saranno oggetto di successivi calcoli e
determinazioni dei competenti uffici della struttura aziendale dell’ARS Molise Acque”, operazioni allo stato ancora non intervenute;
– la stessa deliberazione prevede, inoltre, che i conguagli oggetto di contestazione “dovranno essere recuperati, a seconda dei casi, in un arco temporale non superiore ad anni 10, anche al fine di salvaguardare la sostenibilità sociale delle tariffe applicate all’utenza finale” (cfr. pag. 3, punto n. 4, Deliberazione del C.d.A. della Molise Acque n. 94/2021);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissa per la trattazione del ricorso in sede di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023.
Compensa le spese di lite della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario”.