ROMA. Depositate, nelle scorse ore, le due sentenze del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio che pongono, di certo, una parola importante, se non quella conclusiva (c’è la possibilità naturalmente per le parti soccombenti di andare in appello) alla vicenda legata alla nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Larino, la dottoressa Elvira Antonelli.
Due sentenze sostanzialmente identiche anche se con due ricorrenti diversi, ma unico il motivo principale di gravame: ossia la nomina della dottoressa Elvira Antonelli alla Procura della Repubblica di Larino.
La prima ha visto il magistrato Antonio Clemente che pure ‘aspirava’ a ricoprire il ruolo di Procuratore a Larino rivolgersi ai giudici amministrativi per chiedere l’annullamento della delibera del Csm che aveva nominato il magistrato termolese al vertice della Procura di Larino. La seconda ha, invece come parte ricorrente l’attuale capo dell’ufficio inquirente frentano, Isabella Ginefra che, non soltanto ha chiesto l’annullamento della suddetta nomina ma anche tutte le conseguenze che dalla stessa scaturivano, compresa quella di un suo ritorno all’Ufficio inquirente di Bari in qualità di sostituto procuratore.
Il magistrato termolese, difeso in entrambi i procedimenti dal conterraneo avvocato Vito De Vito con studio in Milano, stando alle notizie raccolte, dopo il decreto presidenziale del 29 marzo di un anno fa, potrebbe prendere servizio nell’ufficio inquirente del palazzo di giustizia di piazza del Popolo nelle prossime settimane.
Cerchiamo di ricostruire la vicenda che si mischia anche a quella del caso Palamara e allo scandalo delle nomine del Csm, partendo dal contenuto in fatto e in diritto che emerge dalle sentenze. In fatto e in diritto, i due ricorsi, compresi i motivi aggiunti sono stati respinti, i giudici amministrativi hanno compensato per la complessità della materia le spese tra le parti del procedimento, ma hanno evidenziato una verità ormai consolidata ossia che la nomina dell’Antonelli fatta dal Csm è valida. La Antonelli è “il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, a diventare procuratore”.
Il magistrato molisano aveva ed ha tutte le carte in regola per ottenere, dopo gli anni alla Procura di Gela, quelli a Sondrio, gli ultimi due anche da facente funzione, la nomina a capo della Procura presso il Tribunale di Larino. Il tutto naturalmente fermo restando il curriculum di tutto rispetto della dottoressa Ginefra compresa la sua esperienza alla Dda di Bari.
Leggendo, in particolar modo la sentenza relativa al ricorso che aveva presentato la dottoressa Ginefra, ma i giudici amministrativi compiono una pressoché uguale disamina anche nell’altra sentenza, anche il lettore si può fare un’idea di come siano andate le cose in merito alla nomina del nuovo procuratore di Larino.
Due sono i provvedimenti all’origine dell’intera vicenda:
- l’annullamento in autotutela da parte del Csm della delibera di nomina della dottoressa Ginefra avvenuta il 12 settembre 2018;
- l’assegnazione dell’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, disposta in favore della dottoressa Antonelli con la delibera del CSM del 24 febbraio 2021 a seguito di nuova valutazione comparativa dei curricula dei magistrati aventi titolo al ruolo;
Il tutto dopo il clamore e le inchieste che sono scaturite dal cosiddetto caso Palamara e le nomine operate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Nella sentenza si chiarisce che il Csm dopo essere venuto a conoscenza ed aver acquisito le conversazioni trasmesse dalla Procura della Repubblica di Perugia, del contenuto di plurime conversazioni, intrattenute, tra l’altro, dalla dottoressa Ginefra con il dottor Palamara, aventi ad oggetto specificamente la nomina della stessa nella procedura “decideva, pertanto, di intervenire disponendo l’annullamento in autotutela della delibera del 12 settembre 2018, ritenendo che l’atto potesse essere inficiato da vizi procedimentali ulteriori rispetto a quelli emersi nel giudizio. Venivano, quindi, rivalutati nuovamente tutti gli aspiranti e, all’esito dell’istruttoria, il CSM riteneva che fosse prevalente il profilo della dott.ssa Antonelli, alla quale veniva conferito l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino”.
Per i giudici amministrativi, l’annullamento in autotutela della nomina della dottoressa Ginefra è stato compiuto avendo a disposizione tutti i presupposti in quanto, quella nomina “era viziata in ordine al processo di formazione della volontà consiliare, vizio conosciuto solo a seguito della acquisizione delle chat. Inoltre, non sussistevano situazioni giuridiche consolidate da tutelare (non essendo stato conferito l’incarico in questione, in ragione dell’annullamento in sede giurisdizionale della dott.ssa Ginefra) e il lasso temporale entro cui era esercitato il potere di annullamento poteva certamente ritenersi congruo e ragionevole, dovendosi a tal fine considerare, quale momento iniziale, il 6 maggio 2020, data in cui la documentazione trasmessa dalla Procura di Perugia era pervenuta al C.S.M”.
Nella sentenza, i messaggi scambiati dalla dottoressa Ginefra con Palamara “sono indicativi di una formazione distorta della volontà dell’organo consiliare, che non si è indirizzata sulla individuazione del candidato maggiormente meritevole in base ai criteri dettati dalla legge e dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria”.
Di diverso avviso la dottoressa Ginefra che con i suoi legali ha sostenuto dinanzi ai giudici amministrativi “l’irrilevanza del contenuto delle chat confermata da due circostanze: al momento dello scambio di messaggi (avvenuti prima del settembre 2019) non esisteva una disposizione del codice deontologico dei magistrati che vietasse di contattare, anche telefonicamente, un consigliere del CSM; la direttiva del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in data 4/6/2020 n. 493120/SD2 afferma che <<L’attività di autopromozione, effettuata direttamente dall’aspirante, anche se petulante, ma senza la denigrazione dei concorrenti o la prospettazione di vantaggi elettorali, non può essere considerata in violazione di precetti disciplinari non essendo gravemente scorretta nei confronti di altri e in sé inidonea a condizionare l’esercizio delle prerogative consiliari>>.
“Tali circostanze, tuttavia – scrivono i giudici amministrativi – riguardano questioni estranee al presente contenzioso…si tratta, pertanto, di piani di giudizio differenti e non sovrapponibili con quelli relativi alla valutazione di un eventuale disvalore della condotta a fini disciplinari”.
Altri punti della sentenza poi si soffermano sul giudizio comparativo svolto tra il profilo della Antonelli e quello della dottoressa Ginefra (stesso discorso vale anche per l’altra sentenza) e confermano in pieno la prevalenza della prima rispetto alla seconda “in considerazione delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi…..considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione e le pregresse esperienze direttive e semi direttive in uffici omologhi per funzioni, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici…”
Nella sentenza si legge anche che “è irrilevante il riferimento operato, in via residuale, al criterio dell’anzianità. La delibera si è limitata a rammentare che, pure se la comparazione tra i due candidati si fosse risolta in termini di equivalenza, comunque in via residuale avrebbe prevalso la dott.ssa Antonelli, in ragione della maggiore anzianità posseduta”.
Da ultimo, poi i giudici, respingono le censure avverso la delibera del CSM del 17 marzo 2021, con cui è stata disposta la riassegnazione della dottoressa Ginefra alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con le funzioni di sostituto procuratore. “Diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, non si è in presenza di un trasferimento d’ufficio adottato in violazione del principio di inamovibilità del magistrato, bensì di un atto dovuto, meramente conseguenziale all’annullamento della precedente delibera di nomina della dott.ssa Ginefra, che ha comportato il suo ri-trasferimento al posto precedentemente occupato”.
Cosa accadrà ora? Come detto, le parti soccombenti potranno presentare ricorso al Consiglio di Stato, mentre con molta probabilità la dottoressa Antonelli, farà valere il giudicato e già nelle prossime settimane potrà prendere possesso del suo nuovo ufficio a Larino.