LARINO. Il cittadino larinese preferisce restare anonimo ma d’altra parte vuole portare a conoscenza della comunità bassomolisana l’esito della sua opposizione alla sanzione amministrativa comminatagli, nei mesi scorsi, per violazione al Codice della Strada dal comando polizia municipale del Comune di San Martino in Pensilis. Ebbene, il giudice di pace frentano, l’avvocato Giancarlo Casale, come del resto fatto con altre decine di opposizioni, ha accolto la sua domanda ed ha dichiarato nulla, inefficace ed illegittima la sanzione elevata ‘dall’autovelox’ installato alle Piane di Larino.
Letta la sentenza si evince che il cittadino larinese, (che tra le altre cose ci ha riferito come soltanto nella giornata di oggi almeno un’altra decina di sentenze siano state emesse in tal senso) era stato raggiunto nei mesi scorsi da un verbale di accertamento per asserita violazione del codice della strada, ed in particolare degli articoli 142 comma 8 in combinato disposto con il comma 1 (Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694). Grazie ad un amico aveva colto il suggerimento giuridico di fare opposizione e così si era rivolto al giudice di Pace competente per territorio, ossia quello di Larino.
Dopo alcune udienze, nella giornata di oggi, ecco la sentenza che testualmente recita:
“Con riferimento al merito della controversia, la domanda proposta personalmente da parte ricorrente, omissis, merita integrale accoglimento. Preventivamente ricordando come il presente giudizio viene deciso sulla base della ragione cd. più liquida, questo Giudice fa rilevare come il Supremo Collegio (Cass. Civ., Sez. II, sentenza del giorno 17.02.2023 n. 5078) abbia avuto, recentemente, occasione di affermare come:
“Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile istallare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n. 121 del 2020, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 c 3, e non altre dovendosi ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità (Cass. 20.6.2019, n. 16622, Cass 14.2.2019, n. 4451).
Gli Ermellini (Cass. Civ., sentenza del giorno 15/09/2021 n. 24936), già in precedenza, hanno avuto modo di ribadire come: “La strada a scorrimento veloce deve avere alcune caratteristiche precise: intanto carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e poi la banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano”. Appare fuor di ogni dubbio (o, per lo meno, indubbio, nel caso di specie, il difetto di prova contraria) come il tratto stradale teatro dell’asserita violazione non costituisca, sulla scorta delle precedenti argomentazioni, strada a scorrimento veloce, con conseguente illegittimità del posizionamento del meccanismo rilevatore; circostanza, questa, idonea ad incidere sulla pretesa sanzionatoria rivendicata dal resistente ente pubblico territoriale, Comune di San Martino in Pensilis travolgendola irrimediabilmente.
A fronte superiori rilievi, domanda proposta da parte ricorrente, merita integrale accoglimento, con assorbimento di altri motivi in fatto e diritto posti a fondamento della dispiegata opposizione. Le spese legali vanno compensate, stante la difesa personale del ricorrente, con esclusione dell’importo corrisposto a titolo di contributo unificato, dovuto in restituzione al ricorrente, a carico del resistente ente pubblico territoriale, Comune di San Martino in Pensilis (CB). il Giudice di Pace di Larino (CB), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso, ritualmente e tempestivamente depositato, da parte ricorrente, nei confronti del resistente Ente pubblico territoriale, Comune di San Martino in Pensilis (CB), cosi provvede:
- Dichiara nulla, illegittima e inefficace la seguente violazione e/o verbale, in relazione alle sanzioni consequenziali c/o accessorie a) Verbale di Accertamento n. ______ del _______, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di San Martino in Pensilis (CB), per violazione dell’Art. 142, comma 8, in combinato disposto dall’Art. 142, comma 1, D.lgs. n. 285 del 30.04. 1992, asseritamente consumata in data _______ed in aggiunta alla errata applicazione dell’art. 201 del CdS e dell’art. 385 Reg. di Att.;
- Condanna il Comune di San Martino in Pensilis (CB), in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di contributo unificato anticipate, per un importo pari ad Euro 43,00; compensate tra le parti ulteriori spese e competenze legali, stante la difesa personale di parte ricorrente.