LARINO. Alcuni ex amministratori frentani (Paolo Mancini, Giovanni Quici, Massimo Starita, Demetrio Di Fonzo e Gaetano Venditti) inviano una nota all’assessore Angela Vitiello (capogruppo consiliare del gruppo di maggioranza) chiedendole di farsi portavoce con il sindaco e l’intero gruppo di maggioranza della necessità di ripensare alla decisione presa in merito alla costruzione di un tempio della cremazione anche attraverso la revoca della delibera”.
Nella nota, in cui gli ex amministratori palesano oltre al profondo dissenso anche diverse carenze amministrative e non, si legge testualmente : “in qualità di delegati del gruppo degli ex amministratori comunali del comune di Larino le manifestiamo un profondo dissenso in merito all’adozione della delibera di Giunta comunale n.104 del 26 ottobre 2022 con la quale è previsto, tra l’altro, la costruzione di un impianto definito “tempio della cremazione”.
Evidenziamo, in primis, alcune carenze amministrative, delle quali alleghiamo la disamina completa, infatti, rileviamo la carenza di una relazione del responsabile del procedimento che evidenzi la convenienza economica (a seguito della valutazione del piano economico finanziario) e della regolarità tecnica, amministrativa (valutazione dell’allegato contrattuale e dello schema del contratto di concessione).
Inoltre non risulta un piano economico finanziario, né l’asseverazione richiesta dalla normativa, da un ente certificatore, e non si rinviene dagli atti una valutazione d’impatto ambientale, seppure preventiva su acqua, suolo rifiuti prodotti e soprattutto sull’aria, ne tantomeno uno studio statistico che evidenzi la domanda del servizio “cremazione”, e quindi, la necessità di tale opera.
Inoltre l’orizzonte temporale individuato nel project financing (30 anni) è estremamente lungo e non si accenna alla carta dei servizi a garanzia della qualità del servizio offerto.
Al di là di queste macroscopiche mancanze, la manifestazione di volontà di questa amministrazione è in contrasto con il sentimento diffuso nella popolazione che rappresentate, in quanto, un progetto così invasivo dal punto di vista ambientale e culturale non comporta alcun beneficio per la collettività”.
“Detto ciò, – concludono – le chiediamo di farsi portavoce con il sindaco e l’intero gruppo di maggioranza della necessità di ripensare alla decisione presa anche attraverso la revoca della delibera in oggetto”.
Di seguito la disamina completa prodotta dagli ex amministratori.
Disamina completa – Delibera giunta comunale N. 104 del 26 ottobre 2022
La delibera è carente nella motivazione, si rileva un difetto di Istruttoria . Sarebbe necessaria una relazione del responsabile del procedimento che evidenzi la convenienza economica (a seguito della valutazione del piano economico finanziario) e la regolarità tecnica amministrativa (valutazione dell’allegato contrattuale e dello schema del contratto di concessione)
Non risulta un piano economico finanziario, né l’asseverazione richiesta dalla normativa.
Non si rinviene dalla atti una valutazione d’impatto ambientale, seppure preventiva su acqua , suolo rifiuti prodotti e soprattutto sull’aria
L’orizzonte temporale della concessione di 30 anni è estremamente lungo.
Non si accenna alla carta dei servizi a garanzia della qualità del servizio offerto.
Tutte queste carenze istruttorie e documentali potrebbero giustificare l’annullamento della delibera in autotutela.
Visto l’ulteriore orientamento espresso dal giudice amministrativo, che prevede che anche laddove sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse “ed individuato quindi il promotore priva- to, l’amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione (negli stessi termini si è ancora di recente espresso questo Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1365). Tale scelta costituisce infatti una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 21 giugno 2016, n. 2719);
Questo orientamento giurisprudenziale li mette a riparo da ricorsi nel caso di annullamento della delibera.
La gestione dei forni crematori spetta ai Comuni che ne approvano i progetti di costruzione e vigi- lano sulla loro conduzione. Le Regioni elaborano “Piani Regionali di Coordinamento“ per la realiz- zazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione