CAMPOBASSO. Come annunciato il presidente della Regione Donato Toma ha firmato l’ordinanza che conferma per 7 giorni la zona rossa limitatamente ai Comuni di Termoli, Agnone, Jelsi e Toro.
Nel testo si legge:
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 19 marzo 2021;
ESAMINATA la relazione dell’ASREM prot. n. 38904 del 20 marzo 2021 nella quale si evidenzia che “i dati riguardanti la percentuale di casi confermati e probabili di malattia da coronavirus nella popolazione sotto sorveglianza, documentano una connotazione epidemica non rispondente ai requisiti necessari per ipotizzare, al momento, il possibile depotenziamento del livello d’allerta nei comuni di Agnone, Jelsi, Toro e Termoli, anzi, alla luce di quanto premesso, secondo il principio di massima cautela e in un’ottica di tutela della salute pubblica al fine di contenere l’impatto dell’epidemia sul sistema sanitario, vista la comprovata efficacia delle misure restrittive per arginare la diffusione dell’epidemia e ridurre i rischi legati alla presenza delle varianti, si ritiene necessario prevedere una proroga dei provvedimenti restrittivi vigenti al fine di circoscrivere ed isolare i focolai esistenti e prevenirne l’insorgenza di altri”;
RITENUTO necessario, pertanto, ai fini del contenimento della diffusione del virus recepire le indicazioni tecniche dell’Asrem prorogando per i suddetti territori comunali le disposizioni attualmente in vigore nel territorio regionale per effetto dell’ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021;
SENTITI i Sindaci dei Comuni interessati;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss.mm. e ii.;
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Articolo 1
1. Dal giorno 22 marzo 2021 al giorno 28 marzo 2021 nei territori dei comuni di Agnone, Jelsi, Termoli e Toro si applicano le misure previste dal Capo V del d.p.c.m del 2 marzo 2021, in aggiunta alle altre misure di prevenzione vigenti per il territorio regionale. Sono, inoltre, consentite le attività di barbiere, estetista e parrucchiere.
Articolo 2
1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, all’Ufficio Regionale Scolastico per il Molise e alle Prefetture di Campobasso e Isernia. 3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”.