CAMPOBASSO. Come annunciato, il presidente della Regione Donato Toma ha firmato l’ordinanza, la numero 9 di oggi 7 Febbraio con la quale dichiara zona rossa il Basso Molise ad esclusione di Morrone nel Sannio dove attualmente non ci sono casi positivi.
Il testo dell’ordinanza:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri: del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 genna30 aprile 2021;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss. mm. e ii. recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021;
RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 concernente “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni relative al territorio comunale di Campomarino”;
ESAMINATA la relazione dell’ASREM acquisita al protocollo della Giunta Regionale in data 7 febbraio 2021 con il n. 19597, con la quale si segnala un constante ed esponenziale aumento dei contagi in quasi tutti i territori comunali facenti parte del distretto sanitario di Termoli e si consiglia di estendere le misure attualmente vigenti per il territorio comunale di Campomarino anche agli altri territori comunali interessati dall’esponenziale incremento dei contagi, così come indicati in rosso nella cartografia contenuta nella medesima relazione;
RITENUTO, pertanto, necessario recepire le indicazioni fornite dall’ASREM;
CONSIDERATO che nel caso di specie ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di un provvedimento di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Articolo 1 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della Regione le disposizioni contenute nell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 si estendono ai territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.
2. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 le parole “14 febbraio” sono sostituite dalle parole “21 febbraio”.
Articolo 2 1. La presente ordinanza ha efficacia fino al 21 febbraio 2021.
2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, alla Prefettura di Campobasso e ai Sindaci di Campomarino, Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.