CAMPOBASSO. Il governatore Donato Toma firma l’ordinanza: Campomarino da domani è zona rossa. Accolta la richiesta del sindaco Piero Donato Silvestri.
Di seguito il testo completo dell’ordinanza:
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri: del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 genna30 aprile 2021;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss. mm. e ii. recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; RICHIAMATA la nota del sindaco di Campomarino, assunta al protocollo della Giunta Regionale in data 27 gennaio 2021 con il n. 13189/2021, con la quale – nel segnalare “un presunto aumento dei casi di positività” da COVID-19, si è sollecitato una verifica della situazione epidemiologica e l’adozione di eventuali misure di contenimento più restrittive rispetto a quelle operanti sull’intero territorio regionale;
RILEVATO che l’ASREM con nota acquisita al protocollo della Giunta Regionale in data 30 gennaio 2021 con il n. 15686, ha segnalato l’opportunità di adottare nel territorio comunale di Campomarino “misure restrittive volte a circoscrivere ed isolare i nuovi focolai evitando la diffusione massiva del virus”, in considerazione “della evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché della valutazione dei dati, così come risultante dalla relazione trasmessa a mezzo mail, allegata alla presente, dal Dipartimento di Prevenzione aziendale relativi alle dimensioni, all’estensione territoriale ed alla localizzazione del contagio legato alla infezione da virus SarCov2 nel Comune di Campomarino”;
RITENUTO, pertanto, necessario recepire le indicazioni fornite dall’ASREM e adottare specifiche misure di contenimento nell’ambito del territorio comunale di Campomarino;
CONSIDERATO che nel caso di specie ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di un provvedimento di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Articolo 1 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della Regione nel territorio del Comune di Campomarino sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale vigente;
b. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM del 14 gennaio 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff), del medesimo DPCM. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
d. tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM del 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021;
g. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
2. Le misure previste dalle vigenti disposizioni statali, regionali e comunali, si applicano anche al territorio comunale di Campomarino, ove per quest’ultimo non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Nel periodo di vigenza della presente ordinanza si raccomanda alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ubicate sul territorio regionale frequentate da studenti residenti nel territorio comunale di Campomarino, con esclusione della scuola dell’infanzia, di predisporre misure organizzative idonee a garantire ai suindicati studenti la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica a distanza.
Articolo 2 1. La presente ordinanza ha efficacia fino al 14 febbraio 2021.
2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, alla Prefettura di Campobasso e al Sindaco del Comune di Campomarino. 4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”.